STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO CITTA’ DEL MORONI, ALBINO

( Modificato nell’ Assemblea Straordinaria del 16 giugno 2020)

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ART. 1 COSTITUZIONE

  • E’ costituita in associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominata:

“CIRCOLO FOTOGRAFICO CITTA’ DEL MORONI, ALBINO”.

1.2. L’associazione è apartitica ed apolitica.

1.3. L’associazione ha sede in Via Manzoni 1, ad Albino, e gli è stato attribuito il Codice fiscale 95233720168. Potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.

ART. 2 OGGETTO E SCOPO

2.1. L’associazione ha durata illimitata, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore DELLA FOTOGRAFIA AMATORIALE E VIDEOMAKER, stabilendo forme di collaborazione con biblioteche comunali, enti e circoli aventi finalità identiche alle proprie, associazioni culturali, sociali e di volontariato.

2.2. L’associazione potrà aderire  alla F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e ne recepirà le norme statuarie che regolano gli associati e la finalità sociale.

2.3. L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

3.1. Qualunque persona puo’ richiedere di associarsi, presentando compilata l’apposita modulistica (compresa l’informativa riguardante la normativa sulla privacy). All’atto dell’ ammissione il nuovo socio viene iscritto nel libro soci e in seguito al pagamento della quota associativa annuale, matura i seguenti diritti e doveri:

  • Diritto di voto e di rivestire cariche associative.
  • Usufruire di tutti i servizi dell’associazione, di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali,
  • Consultare (previa richiesta) tutti gli atti e i registri dell’associazione.
  • Partecipare alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
  • Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.
  • Rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
  • Sottoscrivere annualmente la tessera associativa, per partecipare al sostentamento della associazione.

3.2. L’associato non in regola  con la sottoscrizione della tessera annuale e della relativa quota, perde temporaneamente i diritti associativi, fintanto non proceda a regolarizzare la sua situazione.

ART. 4 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

4.1. L’ammissione dei nuovi associati avviene a seguito della compilazione degli appositi moduli di domanda e dietro pagamento della quota associativa, nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.

4.3. Il presidente è tenuto  almeno due volte l’anno a comunicare al consiglio direttivo l’elenco dei nuovi associati e le modifiche avvenute al libro soci.

4.4. Al diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal presidente, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli associati, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.5. La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

4.6. L’associato non in regola con la sottoscrizione della tessera annuale e del relativo pagamento, per almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’associazione.

4.7. Può altresì essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

4.8 L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli associati, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.9. Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.

4.10. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

ART. 5 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

5.1. Sono organi dell’associazione: ⋅

  • l’assemblea degli associati; ⋅
  • il consiglio direttivo; ⋅
  • il presidente dell’associazione; ⋅
  • il collegio dei probiviri; ⋅
  • I revisori dei conti.

ART. 6 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

6.1. L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della tessera associativa annuale, risultano iscritti nell’apposito registro.

6.2. Ogni associato in regola con la sottoscrizione della tessera associativa annuale ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

6.3. L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

6.4. L’assemblea ha i seguenti compiti:

  1. delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;
  2. discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
  3. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  4. approva eventuali regolamenti interni;
  5. elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti;
  6. delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.

ART. 7 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

7.1. L’assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo di ciascun anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario.

7.2. La comunicazione sarà inviata con lettera o a mezzo e-mail a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.

7.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.4. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati (in regola con la sottoscrizione della tessera annuale), in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati (in regola con la sottoscrizione della tessera annuale), presenti o rappresentati per delega.

7.5. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

7.6. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA

8.1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette membri eletti dall’assemblea fra i propri associati. Alla scadenza del consiglio direttivo in carica il Presidente, comunica e raccoglie le candidature tra gli associati, che devono pervenire per iscritto, in posta ordinaria o alla mail certificata del Circolo ( fotocircolomoroni@pec.it ). In sede di assemblea ogni socio, esprimendo un massimo di tre preferenze tra i candidati, eleggerà i 7 nominativi con il maggior numero di preferenze ottenute. In caso di dimissioni di uno dei consiglieri durante il mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti, in ordine di numero di preferenze.

8.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente:

  1. formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  2. predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  3. propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
  4. propone le modifiche allo statuto all’assemblea;
  5. delibera gli acquisti e tutto cio’ che compete all’operatività ordinaria;
  6. stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati.

8.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall’assemblea degli associati.

8.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.

8.5. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.

ART. 9 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

9.1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.

9.2. Il presidente ha facoltà di nominare fino a 3 Consulenti direttivi, con specifiche mansioni e attitudini, che partecipano attivamente al consiglio direttivo, senza averne pero’ diritto di voto. I consulenti, designati per le loro competenze, restano in carica con la stessa durata del Presidente che li ha nominati. Su mandato del consiglio direttivo, i consulenti agiscono con tutti i poteri nell’atto di esecuzione delle delibere consiliari.

9.3.Il Presidente è il Titolare del trattamento dei dati sensisbili e  determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR) e ne è responsabile in ogni sede. Deve provvedere a informare gli associati e tutti gli utenti con dati sensibili, di come gli stessi vengono protetti e utilizzati. Per questa funzione il circolo si è dotato di un informativa sulla privacy, che deve essere consegnata a ogni nuovo socio, e pubblicata sul sito internet. Il presidente puo’ delegare uno dei consiglieri a gestire i dati personali, in ottemperanza alla direttive legislative nazionali.

9.4. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

9.5. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Art. 10 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10.1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

10.2. Il Collegio: ⋅ ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; ⋅ giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 11 I REVISORI DEI CONTI

11.1. L’Assemblea può eleggere i Revisori dei Conti, costituiti da un componente effettivo e da un supplente scelto anche tra i non aderenti e quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2. Il Revisore: ⋅ esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; ⋅ agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di almeno un decimo degli associati che ne facciano motivata richiesta per iscritto. ⋅ può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; ⋅ riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 12 PATRIMONIO E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

12.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili;
  2. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. erogazioni, donazioni e lasciti.

12.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
  3. contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’associazione;
  4. contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
  5. interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
  6. altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
  7. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

ART. 13 SCIOGLIMENTO

13.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe.

13.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 14 MODIFICHE DELLO STATUTO

14.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli associati (in regola con la sottoscrizione della tessera annuale),  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 CONTROVERSIE

15.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

15.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.

15.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

15.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 16 NORME INTEGRATIVE

16.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.